Art. 31.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze. Natura e composizione).

      1. È istituita l'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di seguito denominata «Autorità», preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di rappresentanza politica e sindacale.

 

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      2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da cinque membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria, designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte costituzionale, uno dal Presidente della Corte di cassazione, uno dal Presidente della Corte dei conti e due dai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
      3. I membri dell'Autorità di cui ai comma 2 non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
      4. L'Autorità è presieduta dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi del comma 2 e dura in carica sette anni. I membri dell'Autorità non sono riconfermabili e non possono essere eletti al Parlamento nazionale o quali membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.
      5. I membri dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri dell'Autorità è parificata a quella dei giudici costituzionali.
      6. L'Autorità, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 32, si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Essi sono tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative nel corso della loro attività presso la medesima Autorità.
 

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